FINCANTIERI condannata a oltre € 900.000,00 per lavoratore del caniere di Castellammare di Stabia deceduto per mesotelioma pleurico
il congiunto dei ricorrenti dal 13 aprile 1973 al 31 maggio 2002 aveva lavorato dipendenze della SpA Fincantieri presso lo stabilimento di C/mare di Stabia; alle dipendenze della società convenuta il Sig. XXXXX aveva svolto le mansioni di calafato fino al 31.12.1973, di tubista dall’1.1.1974, di montatore degli impianti nel periodo successivo (come da curriculum lavorativo in atti).
In punto di diritto, i congiunti del lavoratore, premessa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e l’espletamento dell’attività lavorativa, avevano rivendicato nei confronti del datore di lavoro il proprio diritto iure hereditario e iure proprio al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quale danno “differenziale” biologico e morale, esistenziale, indennità temporanee, nonché da perdita parentale.
Con sentenza pubblicata il 3 ottobre 2024, il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto dei ricorrenti, n. q. di eredi di XXXXXX al pagamento, della complessiva somma di € 143.762,27 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti “iure proprio” al pagamento delle seguenti somme:
€ 207.283,00 in favore di xxxxx;
€ 160.351,00 in favore di xxxxx;
€ 160.351,00 in favore di xxxxx;
€ 230.749,00 in favore di xxxxx
oltre accessori come in motivazione;