revisione delle tabelle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

17 gennaio 2024

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/11/2023, entrando in vigore il giorno successivo, la Nuova Tabella delle Malattie Professionali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto col Ministero della Salute del 10/10/2023.

In particolare, per le patologie da sovraccarico biomeccanico è stata modificata la definizione della lavorazione nociva: il “non occasionale” diventa “abituale e sistematico” e per l’arto superiore è stato introdotto, oltre alla ripetitività del movimento, l’ “uso di forza”.

Difatti per il riconoscimento della natura professionale di patologie da sovraccarico biomeccanico occorreva che  “l’adibizioneallelavorazioni” fosse avvenuta inmanieranonoccasionalee/oinmanieraprolungata.

E per definire ulteriormente e in modo certo il campo per il riconoscimento dimalattia professionale, era intervenuta la Corte di Cassazione con l’indicazioneche“l’adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quandocostituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionaledell’assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto aprestare”. Ed ancora è stato chiarito che la “lavorazione prolungata” è quellasvolta“inmododuraturo,perunperiododitemposufficientementeidoneoa causarelapatologia.”

Nella circolare INAIL n. 47/2008, che ha accompagnato tali tabelle, proprio inriferimento alle malattie muscolo-scheletriche si riporta “… sono state introdottelemalattiemuscoloscheletrichecausatedasollecitazionibiomeccaniche,aseguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, delginocchioedellacolonnavertebrale;pertalipatologieèprevistochelapresunzione legale operiquandol'adibizione alle lavorazioni indicateavvengainmanieranonoccasionalee/oprolungata.Alriguardo,secondol'insegnamentodellaCortediCassazione,l'adibizioneallalavorazionepuòritenersinonoccasionalequandocostituiscaunacomponenteabitualeesistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca allemansionichelostessoètenutoaprestare.Accantoalrequisitodellanon  occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addettoallalavorazioneinmanieraprolungataossiainmododuraturo,perunperiododitempo sufficientementeidoneoacausarelapatologia”.

La modifica intervenuta con le nuove tabelle recepisce l’indicazione della Suprema Corte, con l’aggiunta dell’uso della forza.

 

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