CORONAVIRUS : tutele per i lavoratori

Coronavirus, l’Inail lo classifica come infortunio.   

 le tutele per i lavoratori

 

Con il decreto “Cura Italia”, nell’ambito delle misure inserite nel titolo I riguardante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale”, l’Inail (Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro e malattie professionali) è chiamato a svolgere importanti compiti per far fronte alla situazione emergenziale.

Il decreto, infatti, oltre consentire all’Inail di assumere un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici (art. 10), ha attribuito, in via straordinaria, all’Ente previdenziale la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. I produttori/importatori in grado di farlo devono inviare all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Inail una autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche e il rispetto di tutti i requisiti tecnici di sicurezza previsti dalle norme vigenti (art. 15).

Nell’ambito delle “Misure a sostegno del lavoro” (Titolo II, capo II “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”) gli articoli 34 e 42, comma 1, dispongono che dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail sono sospesi di diritto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ugualmente sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail (art. 83 del DPR n. 1124 del 1965) che scadano nello stesso periodo e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

La tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (Sars- CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro, viene chiarita dall’art. 42, comma 2. In particolare, l’Inail tutela tali infezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando, in questi casi, la causa virulenta alla causa violenta.

La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative (Circolare Inail n. 74 del 1995) opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. Con nota del 17 marzo n. 3675 l’Inail ha fornito le prime istruzioni per la trattazione della malattia infortunio da Covid-19 contratta dagli operatori sanitari, con riserva di trasmettere ulteriori indicazioni.

Le prime istruzioni operative precisano, inoltre, che quando l’evento infettante è accaduto durante il percorso casa-lavoro e viceversa, esso è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma risultano coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa-lavoro e viceversa; per questa fattispecie guida il riconoscimento medico-legale il dato epidemiologico.

Il primo periodo dell’art. 42, comma 2, stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, come sopra precisato. Nei secondo periodo del citato art. 42, comma 2, si chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus.

E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino, anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.

La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro a favore dei soggetti in quarantena posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa Inail. Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il dies a quo è costituito dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (v. articoli 19 e seguenti delle “Nuove tariffe dei premi Inail” 2019).

Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro gli effetti (oscillazione in malus del tasso applicato) derivanti dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus, non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio, analogamente a quanto avviene ad esempio per gli infortuni in itinere.

 

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