NEVROSI D'ANSIA DA DEMANSIONAMENTO

01 dicembre 2022

  • Sentenza n. 29515 della Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro dell’11 ottobre 2022 - Nevrosi d’ansia da demansionamento.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la indicata sentenza riconosce che ha diritto all’indennizzo I.N.A.I.L. il lavoratore affetto da nevrosi d’ansia causata dal demansionamento subito sul posto di lavoro.

La causa proposta dalla lavoratrice era stata accolta in primo grado e poi rigettata in grado d’appello, perché secondo la Corte d’Appello, art. 3 D.P.R. n. 1124/65, la copertura assicurativa opera solo per tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell’art. 1 e non per quelli dipesi da modalità organizzative del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione   afferma che la copertura I.N.A.I.L. è estesa a ogni forma di tecnopatia conseguente all’attività lavorativa, anche se non rientra fra le malattie o i rischi tabellati: il lavoratore deve solo dimostrare il nesso fra l’attività patogena e la malattia diagnosticata. Secondo i Giudici, quindi, il rischio assicurato dall’I.N.A.I.L. non è solamente quello specifico proprio della lavorazione, ma anche quello connesso alla prestazione erogata.

Sempre la Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, con  Ordinanza n. 29611/22, pubblicata sempre l’11 ottobre 2022, ha accolto il ricorso proposto da una lavoratrice contro l’I.N.A.I.L. che lamentava un disturbo dell’adattamento con umore depresso, dovuto alla situazione lavorativa «avversativa», così come accertato dai medici. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello avevano errato nel rigettare la domanda fatta dalla ricorrente e quindi escludere l’indennizzo I.N.A.I.L. per il danno biologico perché non si può escludere la copertura assicurativa per la lesione psichica patita dal lavoratore in condizioni di «costrittività organizzativa» soltanto perché il Consiglio di Stato ha annullato una circolare I.N.A.I.L. del 2003 e il dm 134/04. Risulta infatti incongrua la distinzione fra malattia fisica e psichica quando la patologia ha origine nel rapporto con il datore: il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, esponendola a rischi rilevanti in entrambe le sfere. Il fondamento della tutela assicurativa, osservano d’altronde gli “ermellini”, non sta tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; così come l’articolo 38 della Costituzione tutela l’infortunio in sé e non l’eventualità che il sinistro si verifichi: è il primo e non la seconda l’evento che genera il bisogno protetto dalla Carta fondamentale.

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