il cancro alla vescica in lavoratore esposto all'amianto e agli IPA

13 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all’udienza del 25/02/2020 ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 5425/18 Ruolo Generale Previdenza

TRA

XXXXXX rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall’avv. GENTILE FRANCESCO con il quale è elett.te dom.to RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO–INAIL -Sede di Castellammare di Stabia - in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti CUTOLO GIUSEPPE e LEMBO LAURA RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale e dell’indennizzo o rendita per danno biologico.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 05/09/2018 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi indicate, alle dipendenze della spa Fincantieri di Castellammare di Stabia a decorrere dal 02.07.1976 al 30.04.2000; di aver contratto, per effetto dell’attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate; che aveva inoltrato regolare denunzia all’Inail competente, ma l’Inail non aveva riconosciuto il nesso di causalità tra malattia e  l’attività lavorativa espletata. Proponeva ricorso amministrativo, ma l’Istituto confermava il precedente provvedimento. Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l’accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei postumi invalidanti e la condanna dell’Inail alla corresponsione, in suo favore, della rendita all’uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità del 35% o in subordine, se inferiore al 16%, all’indennizzo, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L’Inail, costituitosi in giudizio chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In corso di causa si procedeva all’espletamento di una consulenza medico-legale.

All’odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell’INAIL al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell’origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l’onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l’onere di provarne l’origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l’esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell’entità e dell’esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l’avvenuta contrazione di un tumore vescicale in relazione al quale l’Inail aveva negato il riconoscimento dell’origine professionale della malattia lamentata. Sul punto, va evidenziato che il CTU ha citato il DM 9 aprile 2008 voce 33 come prova che il legislatore ha previsto tra le malattie professionali tabellate il tumore della vescica nelle lavorazioni che espongono all’azione degli idrocarburi suddetti: TUMORE DELLA VESCICA (C67) Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:

a) Produzione dell'alluminio con processo Sodeberg.

b) Produzione ed impiego di pece.

c) Produzione di gas dal carbone.

Ha citato altresì il DM 10 giugno 2014 lista I gruppo 6 n. 41 come elemento a conferma dell’elevata probabilità dell’origine professionale della malattia tumore vescicale, per il quale vi è obbligo di denuncia. Per tali motivi il Ctu ha concluso dichiarando l’origine professionale della malattia, comportante, nella specie, un’inabilità permanente nella misura del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. L’Inail resistente ha contestato le conclusioni del ctu, anche a verbale, sostenendo che non è stata fornita alcuna prova della presenza di IPA all’interno dei fumi di saldatura, e non essendovi bibliografia scientifica che deponga per l’esistenza di un nesso tra fumi di saldatura e neoplasia vescicale per cui mancherebbe la prova del nesso causale. Sul punto le parti depositavano note autorizzate; la difesa del ricorrente evidenziava che al di là del ruolo degli IPA, il ricorrente era comunque stato esposto ad amianto, per cui in base al principio dell’equivalenza delle cause anch’esso andava considerato concausa della malattia da considerarsi quindi di origine professionale. Inoltre evidenziava che le mansioni di saldatore hanno esposto il ricorrente agli IPA, sprigionandosi essi dalla dagli oli minerali utilizzati durante la saldatura a causa dell’elevato calore. Il giudicante osserva che il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da neoplasia vescicale, da considerarsi come malattia professionale. Ciò in quanto le mansioni del ricorrente, saldatore tubista presso la Fincantieri, hanno comportato l’esposizione a asbesto e agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), contenuti questi ultimi negli oli nebulizzati e nei fumi di saldatura. L’esposizione agli IPA rientra tra i fattori di rischio professionale per le neoplasie vescicali. Può quindi ritenersi raggiunta la prova dell’esposizione del ricorrente quale saldatore, agli IPA, e quindi del nesso causale tra malattia e mansioni svolte. In ordine alle prestazioni riconosciute a seguito di in danno permanente di grado indennizzabile, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l’assicurato avrà diritto all’indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%).

Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di rendita per il danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 16%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo. L’esito del giudizio favorevole al ricorrente comporta che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Vanno poste definitivamente a carico dell’INAIL le spese di ctu liquidate con separato decreto.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del nei confronti dell’Inail in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:

a) in accoglimento della domanda dichiara l’origine professionale della malattia “neoplasia vescicale”;

b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell’integrità psico-fisica nella misura del 16 % dalla data della domanda amministrativa del 10/10/17 ;

c) per l’effetto, condanna l’INAIL al pagamento, in suo favore, dell’indennizzo del danno biologico corrispondente all’invalidità del 16% dalla data della domanda amministrativa del 10/10/17, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;

d) condanna l’Inail al pagamento delle spese processuali che liquida in € ___ per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge.

Così deciso in Torre Annunziata il 25/02/2020

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti

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