Cassazione: l’esperienza del lavoratore non può sostituire la formazione in materia di sicurezza
18 novembre 2022
Con la sentenza n. 39489 del 19.10.2022, la Cassazione penale afferma che l’omessa formazione del lavoratore in materia antinfortunistica non può mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli anni dal medesimo.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il datore risponde dell'infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla formazione dei dipendenti in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui le stesse devono essere svolte.
Per la sentenza, ne consegue che, ove l’imprenditore non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore ogniqualvolta l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.
Archivio news