ASSEGNO SOCIALE
01 dicembre 2022
3) Ordinanza n. 29109 della Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro del 6 ottobre 2022.
Con la detta sentenza la Suprema Corte di Cassazione conferma l’indirizzo giurisprudenziale reso con la sentenza Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021 per la concessione dell’assegno sociale, precisando che l’unica condizione prevista dalla Legge n. 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale è il possesso di un reddito inferiore ad una certa soglia annualmente stabilita ed è del tutto irrilevante il comportamento del richiedente. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole»., per cui la rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria. Di conseguenza, la Corte ha dato ragione alla pensionata ribadendo che la rinuncia all’assegno di mantenimento non può equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno e, quindi, alla negazione dell’assegno sociale.
Si allega l’Ordinanza n. 29109 della Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro.
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